Art. 7
LEGGE 4 aprile 1964, n. 171
In vigore dal 13 apr 1964
I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000.
In caso di recidiva, il contravventore è cancellato dall'elenco degli importatori di carni.
chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000. Prendendo procedimento penale può essere disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale.
In caso di recidiva la licenza di vendita è revocata.
Storico versioni
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