Art. 2
LEGGE 4 aprile 1964, n. 171
In vigore dal 11 ago 2004
È fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltrechè dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:
a) per i bovini: vitello, bovino adulto;
b) per i bufalini: bufalo, annutolo;
c) per gli equini: (categoria unica) equino;
d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;
e) per i suini: (categoria unica) suino;
f) per i caprini: capretto, caprino adulto.
COMMA ABROGATO DAL DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 marzo 1977, n. 63.
Ai fini della classificazione merceologica si intende per "vitello" un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi
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Storico versioni
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