Art. 1

LEGGE 4 aprile 1964, n. 171

In vigore dal 13 apr 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.
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