Art. 10
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 21 giu 1964
Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato
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