Art. 10 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 10

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 21 giu 1964
Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457#art-10