Art. 13
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 13 gen 1974
Le provvidenze di cui all' si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.
La ricostruzione e l'installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purchè nel territorio delle province di Belluno, di Udine e limitrofe.
La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purchè nell'ambito dei comprensori di cui al precedente .
Storico versioni
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