Art. 13

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 13 gen 1974
Le provvidenze di cui all' si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati. La ricostruzione e l'installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purchè nel territorio delle province di Belluno, di Udine e limitrofe. La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purchè nell'ambito dei comprensori di cui al precedente .
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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457 (Art. 13 Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963) — Testo vigente | Portale Normativo