Art. 14
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 21 giu 1964
Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o dell'attrezzature danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.
L'entità della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli sarà determinata, per ciascuna Provincia, con decreto del prefetto in conformità al parere espresso dalle Commissioni presiedute dal presidente della Provincia e composte dai rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dell'intendente di finanza, dei direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, del capo dell'ufficio tecnico erariale, del direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, del presidente della camera di commercio e di tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal prefetto
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