Art. 19

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 21 giu 1964
Con convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito: a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall', con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione; b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall', primo comma; c) per il conglobamento del residuo debito di cui all', secondo comma, nel finanziamento di cui alla lettera b) dell', compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso , l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse più favorevole; d) per disciplinare le modalità per la concessione della moratoria prevista dal precedente articolo 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonchè per stabilire la misura del relativo tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore al 3 per cento annuo .
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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457 (Art. 19 Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963) — Testo vigente | Portale Normativo