Art. 20

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 21 giu 1964
Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) del primo comma dell' è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 650 milioni nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964 e di lire 650 milioni nell'esercizio 1965. Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) del primo comma dell' ed al secondo comma dell', è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 50 milioni nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964, di lire 100 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire 50 milioni nell'esercizio 1978. Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all', lettera b), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 20 milioni nell'esercizio 1963-1964, di lire 10 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 milioni nell'esercizio 1965. Per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-bis, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 250 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 250 milioni nell'esercizio 1965. Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 175 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 175 milioni nell'esercizio 1965. Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater, è autorizzata, la spesa di lire 1.050 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 70 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1978 e di lire 35 milioni nello esercizio 1979. È altresì autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.000 milioni e per l'esercizio 1965 la spesa di lire 500 milioni per l'anticipazione all'I.M.I. ai sensi dell'articolo 16-bis. Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per gli esercizi 1965 e 1966, saranno determinate le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge .
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