Art. 7
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 9 nov 1963
È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio.
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