Art. 9

LEGGE 2 marzo 1963, n. 397

In vigore dal 20 apr 1963
Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attività del Consorzio. Il Ministero, in caso di violazione di legge o di difformità degli atti o provvedimenti dal piano generale, può invitare il Consorzio a provvedere, assegnandoli un termine e, in difetto, qualora il Consorzio non provveda e ciò possa comportare gravi danni al Consorzio stesso e alla utilizzazione della zona, può sciogliere, con motivato provvedimento, il Consiglio di amministrazione, nominando un commissario. L'amministrazione normale dovrà essere ricostituita entro tre mesi dall'avvenuto scioglimento. Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno con funzione di presidente, nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno, nominato dal Ministro per le finanze ed uno, nominato dal Ministro per la marina, mercantile.
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