Art. 5

LEGGE 2 marzo 1963, n. 397

In vigore dal 20 apr 1963
Il valore delle aree appartenenti allo Stato cedute al Consorzio è determinato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della marina mercantile. Gli atti di cessione sono esenti da ogni onere fiscale. L'importo relativo a ciascuna parte di aree viene versato dal Consorzio all'Amministrazione finanziaria dello Stato, a mano a mano che il Consorzio medesimo prende possesso di esse. All'atto in cui l'Amministrazione finanziaria, introita le somme, queste vengono accreditate al Ministero dei lavori pubblici, in uno speciale capitolo denominato: "Opere marittime - lavori per l'ampliamento del porto di Venezia e della zona industriale di Venezia-Marghera". Con i fondi di detto capitolo il Ministero dei lavori pubblici provvede ad eseguire le opere pubbliche di cui all', ovvero a finanziarie dopo averle affidate in concessione al Consorzio, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.
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