Art. 8
LEGGE 2 marzo 1963, n. 397
In vigore dal 20 apr 1963
La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di preferenza nell'ordine seguente:
a) utilizzazione dell'area connessa ad incremento dell'attività marittima e portuale;
b) completamento dei cieli produttivi esistenti nei settori in cui operano aziende della Provincia e della Regione;
c) incremento del livello di occupazione che può derivare - direttamente od indirettamente - nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;
d) esigenze di sicurezza, di igiene pubblica e di incolumità degli abitanti.
Ai fini del presente articolo i programmi saranno redatti tenendo conto degli aspetti economici generali dell'area regionale circostante, nonchè degli aspetti demografici, sociologici e urbanistici relativi, sulla base di adeguate previsioni in ordine all'opportunità economica, tecnologica e merceologica dei singoli insediamenti produttivi.
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