Art. 11

LEGGE 2 marzo 1963, n. 397

In vigore dal 20 apr 1963
Il Consorzio è autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - MACRELLI - SULLO - COLOMBO - BOSCO - TRABUCCHI - TAVIANI - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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