Art. 10

LEGGE 2 marzo 1963, n. 397

In vigore dal 20 apr 1963
Il reddito del Consorzio non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere e attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio. Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione. Il Consorzio è esente da imposta sulle società. I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, manutenzione ed esercizio delle opere di cui all' sono esenti da ogni imposta o tassa comunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo