Art. 45
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82
In vigore dal 25 mar 1963
Esenzione dai pagamento della tassa
Sono esenti dall'applicazione della tassa di cui all' gli automezzi che trasportano i pacchi postali, le provviste di bordo, il bagaglio dei passeggeri e del personale di bordo in arrivo ed in partenza, i materiali di riparazione delle navi, quelli per le opere portuali ed in genere gli automezzi che trasportino merci che non formino oggetto di operazioni di imbarco e sbarco.
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