Art. 40
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82
In vigore dal 25 mar 1963
Merci esenti dal pagamento della tassa sulle merci
Sono esenti dalle tasse di cui agli articoli precedenti:
a) i pacchi postali, le provviste di bordo, il piccolo bagaglio personale;
b) i materiali trasportati a bordo di una nave per essere adibiti come zavorra sempre che non si tratti di merce o per eseguire riparazioni nell'ambito del porto e tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che vengano trasferiti a terra per essere riparati e quindi reimbarcati;
c) il carbone, la nafta e gli altri combustibili destinati al consumo di bordo nei limiti della quantità occorrente per compiere il viaggio;
d) il carbone fossile proveniente dall'estero e diretto in transito all'estero, quando la quantità del carbone raggiunga almeno le 100.000 tonnellate annue;
e) i fusti, cassoni e recipienti vuoti in genere quando debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;
f) i materiali relativi al segnalamento marittimo;
g) sotto condizione di reciprocità le merci destinate ai rappresentanti di governi esteri, accreditati nello Stato purchè risultino giunte dall'estero con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;
h) le merci destinate alla Città del Vaticano
i) le merci donate, a scopo di assistenza sociale, allo Stato o
ad enti, istituti ed organismi i quali, riconosciuti dallo Stato, perseguano tale finalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;82#art-40