Art. 37
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82
In vigore dal 15 gen 1966
Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure
L'Ente portuale Savona-Piemonte, per provvedere ai suoi compiti di istituto, ha facoltà di applicare una tassa, non, superiore a lire 15 per ogni tonnellata medica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure.
La tassa suddetta è applicabile lino al 31 dicembre 1965.
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