Art. 36
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82
In vigore dal 25 mar 1963
Addizionale alla tassa sulle merci nel porto di Genova
Il Consorzio autonomo del porto di Genova, allo scopo di far fronte alle spese necessarie per opere di sistemazione e miglioramento del porto, ha facoltà di applicare, previo assenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile, una addizionale non superiore al 10 per cento alla tassa sulle merci, Prevista dall'.
La suddetta addizionale può in ogni tempo essere tolta o ribassata con provvedimento immediatamente esecutivo del Consorzio, limitatamente alla tassa sulle merci in transito.
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