Art. 44

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 6 gen 2013
Tassa sugli automezzi nel porto di Genova Gli automezzi e i rimorchi che entrino ed escano dall'ambito del porto di Genova con carico di merci o materiali oggetto di operazioni di imbarco o sbarco, sono soggetti al pagamento di una tassa non superiore al doppio di quella sui carri ferroviari di cui all'. La misura della tassa, nel limite di cui al precedente comma, è determinata dai Consorzio autonomo del porto di Genova previo consenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile;
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