Art. 46

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Devoluzione al Consorzio del porto di Genova del provento delle varie tasse applicato in quel porto La metà del provento della tassa supplementare di ancoraggio di cui agli e seguenti e l'intero provento della tassa sui passeggeri, sulle merci e sui carri ferroviari, di cui agli riscossi nel porto di Genova, sono versati in Tesoreria e devoluti al Consorzio autonomo del porto, ai netto delle annualità da questo dovute allo Stato, per essere destinati esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto; l'altra metà del provento della tassa supplementare di ancoraggio ed il provento della tassa sugli automezzi di cui all', sono invece versati al Consorzio suddetto o all'Ufficio incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di cassa. Le spese inerenti alla riscossione delle tasse di cui agli articoli citati nel comma precedente sono a carico del Consorzio.
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