Art. 48

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Devoluzione della tassa supplementare d'ancoraggio e sui passeggeri all'Ente autonomo del porto di Napoli Il provento della tassa supplementare di ancoraggio, riscossa nei porto di Napoli ai sensi dell', è devoluto al locale Ente autonomo del porto. Il provento della tassa sui passeggeri di cui all', è devoluto in parti uguali allo Stato e all'Ente suddetto. La parte devoluta all'Ente deve essere destinata alle spese, per il funzionamento della stazione marittima; l'eventuale eccedenza sarà accantonata e destinata alla esecuzione di nuove, opere ed attrezzature
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