Art. 25
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82
In vigore dal 6 gen 2013
Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica
Le navi di cui all' che approdano nei porti di Genova, Venezia e Napoli e vi compiono esclusivamente operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri hanno facoltà di pagare in luogo dell'intero ammontare della tassa supplementare di ancoraggio di cui all', determinata in base alla stazza netta, un cinquantesimo del suddetto ammontare per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo globale di lire 1000.
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