Art. 29

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Esecuzioni Sono esenti dalla tassa di cui all': a) i materiali provenienti dalla demolizione delle navi quando tale demolizione sia effettuata nello Stato; b) le merci in reimportazione a scarico di esportazione temporanea e quelle nazionali ammesse alla reintroduzione in franchigia c) i pacchi postali d) le merci estratte dai depositi e punti franchi situati in località costiere e dichiarate per importazione, per le quali sia data la prova della loro provenienza da altro porto dello Stato o del loro arrivo per via di terra e) le inerci provenienti dall'estero per via di terra, le quali, conservando la condizione doganale di merci estere, vengono imbarcate in un porto dello Stato per raggiungere altro porto nazionale e quivi siano sbarcate f) le merci destinate ai rappresentanti dei Governi esteri ammessi a godere della franchigia doganale purchè risultano giunte con diretta destinazione ai rappresentanti stessi; g) bagagli a seguito dei viaggiatori salvo che essi contengono merci, compresi in questi gli oggetti di biancheria e di vestiario nuovi in quantità non inferiore al quintale; le masserizie e gli arredi casalinghi usati; h) le merci donate, a scopo di assistenza sociale allo Stato e ad enti istituiti i ed organismi i quali riconosciuti dallo Stato, perseguono tale finalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82#art-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo