Art. 26
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82
In vigore dal 25 mar 1963
Esenzione da pagamento della tassa
supplementare d'ancoraggio
La tassa supplementare di ancoraggio di cui all' non è dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando, la nave è esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;82#art-26