Art. 26

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Esenzione da pagamento della tassa supplementare d'ancoraggio La tassa supplementare di ancoraggio di cui all' non è dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando, la nave è esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.
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