Art. 24

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 6 gen 2013
Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi dei porto la tassa supplementare di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta è pagata una sola: volta ed ha validità fino alla scadenza della tassa, di ancoraggio. Essa parimenti è pagata una sola volta, unitamente alla tassa d'ancoraggio, dai rimorchiatori ed è liquida a con il criterio indicato nell'.
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