Art. 6

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 222

In vigore dal 2 apr 1963
All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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