Art. 1
LEGGE 6 febbraio 1963, n. 222
In vigore dal 2 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Al fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui al l'articolo 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 775, per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e consolari i seguenti posti:
n. 65 assistente capo;
n. 210 primo assistente;
n. 50 assistente;
n. 90 coadiutore Capo;
n. 310 primo coadiutore;
n. 100 coadiutore;
n. 290 primo aggiunto di cancelleria;
n. 80 aggiunto di carpenteria;
n. 180 primo subalterno;
n. 60 subalterno.
Storico versioni
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