Art. 2

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 222

In vigore dal 2 apr 1963
L'attribuzione dei posti di assistente capo, primo assistente, coadiutore capo, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno, verrà effettuata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte quali risultano dai rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi e dell'anzianità di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo. Per la attribuzione dei posti di assistente capo è prescritto il possesso da parte degli assistenti di un diploma di laurea, valido nel territorio della Repubblica. Per l'attribuzione dei posti di coadiutore capo costituisce titolo di preferenza assoluta il possesso da parte dei coadiutori di un diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado valido nel territorio della Repubblica. I posti di assistente capo e coadiutore capo possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti e coadiutori che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno sedici anni di servizio di ruolo sociale transitorio ad esaurimento e non di ruolo. I posti di primo assistente, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno nove anni di servizio, di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo.
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