Art. 3

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 222

In vigore dal 2 apr 1963
La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell' sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potrà essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Viene anche tenuto conto in tale sede della presenza presso i singoli Uffici all'etero di impiegati in possesso dei requisiti di cui all'.
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