Art. 5

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 222

In vigore dal 2 apr 1963
Gli assegni di cui al precedente sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1952, n. 767, e successive modificazioni. Restano terme le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1953, n. 707, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
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