Art. 16
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100
In vigore dal 29 mar 1963
Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che per acquisiti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono;
b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;100#art-16