Art. 12
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100
In vigore dal 29 mar 1963
Contro le deliberazioni della Giunta è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera, raccomandata di comunicazione ai Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
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