Art. 8
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100
In vigore dal 1 gen 1987
Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nelle sede della Cassa sui invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta, di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per le materie di propria, competenza.
Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purchè in Italia, dal presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza
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Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anno e possono essere rieletti.
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