Art. 8 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

Art. 8

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 1 gen 1987
Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nelle sede della Cassa sui invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta, di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per le materie di propria, competenza. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purchè in Italia, dal presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza . Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anno e possono essere rieletti.
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