Art. 6
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100
In vigore dal 29 mar 1963
Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi;
b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
d) esercita tutte le attribuzione previste dalla legge.
Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.
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