Art. 1

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 29 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È istituita la "Cassa nazionale di previdenza e assistenza: a favore dei dottori commercialisti" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza. La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo