Art. 21
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100
In vigore dal 29 mar 1963
L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell' per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.
Le relative somme possono essere ritardate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.
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