Art. 19
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100
In vigore dal 16 gen 1971
Il contributo di cui alla lettera b) dell' è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:
2) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista;
3) da lire 1000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie.
Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.
Storico versioni
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