Art. 16 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

Art. 16

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 29 mar 1963
Il patrimonio della Cassa è costituito: a) dai beni mobili e immobili che per acquisiti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono; b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100#art-16