Art. 18
LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15
In vigore dal 1 gen 1963
Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo , alle rendite liquidate ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. L 1765 e della legge 20 febbraio 1950, n. 64, in corso di godimento a tali date.
Gli assegni per assistenza personale continuativa liquidati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, o dell' della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono riliquidati nelle nuove misure rispettamente indicate nei precedenti .
Storico versioni
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