Art. 16

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

In vigore dal 17 lug 1969
Il primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente: "L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale". La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 11 luglio 1962.
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