Art. 22
LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15
In vigore dal 1 gen 1963
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115, concernente l'estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943 n 455 e successive modificazioni, ai lavoratori colpiti da silicosi associata a non altre forme morbose contratte nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati.
Le rendite di infortunio di cui agli del regio decreto-legge 21 settembre 1931, n. 1555, ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva, con decreto del Ministro della guerra, del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1 luglio 1962, erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto del lo Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire 370.000.
Qualora, il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, della ulteriore rendita spettante, calcolata sulla anzidetta retribuzione annua di lire 370.000.
Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243 ed ogni altro assegno indennità, a qualsiasi titolo corrisposti.
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