Art. 23

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

In vigore dal 1 gen 1963
La misura della rendita di inabilità, da malattia professionale può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine ai lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero della lattitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita. La relativa domanda deve esserci proposta a pena di decadenza non oltre una anno dalla scadenza del termine di quindici, anni di cui al comma precedente.
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