Art. 18 · LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

Art. 18

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

In vigore dal 1 gen 1963
Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo , alle rendite liquidate ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. L 1765 e della legge 20 febbraio 1950, n. 64, in corso di godimento a tali date. Gli assegni per assistenza personale continuativa liquidati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, o dell' della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono riliquidati nelle nuove misure rispettamente indicate nei precedenti .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15#art-18