Art. 27

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 feb 1963
Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, è derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso è tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di mia somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.
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