Art. 32

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 feb 1963
All'onere di lire 18 miliardi e 590 milioni derivante dall'applicazione degli della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con una corrispondente aliquota, delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazione della, disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari e da quello riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi ti registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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