Art. 31

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 feb 1963
Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari. Al finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti si provvede con una quota del concorso globale annuo dello Stato di cui all'articolo l, lettera. b), della legge 29 giugno 1961, n. 576, nella misura proposta, anno per anno, dal Consiglio centrali ed approvata con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
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