Art. 26

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiara, o compiendo altri atti fraudolenti, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila .
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