Art. 26
LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiara, o compiendo altri atti fraudolenti,
è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila
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