Art. 23

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 feb 1963
Agli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nei confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge, è data difficoltà di richiedere la prosecuzione dell'assicurazione nella Gestione speciale mediante versamenti volontari, alle condizioni e con le modalità previste dalla norme vigenti. Ai fini della prosecuzione volontaria di cui al comma precedente, le domande presentate dagli interessati entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi degli assicurati relativi all'anno 1962 danno titolo all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria stessa con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo